Corsi RSPP per Datori di Lavoro

Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08, può svolgere direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) nei casi previsti nell’Allegato 2 del Testo Unico (D.Lgs. 81/08) (vedi tabella in fondo alla pagina), dandone preventiva informazione al RLS – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dopo aver frequentato specifici corsi di formazione e succesivamente degli aggiornamenti periodici.

I criteri, i contenuti, le modalità ed il monte ore di tali corsi sono stati recentemente modificati dal provvedimento dell’Accordo Stato Regioni n. 223 del 21/12/2011 entrato in vigore il 26 gennaio 2012.

Tale Accordo classifica tutte le aziende in 3 macrocategorie produttive di rischio, a seconda del tipo di attività identificata dai codici ATECO. I codici Ateco sono individuabili sui certificati di visura camerale o sul certificato di attribuzione partita iva rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

I Datori di Lavoro sono quindi tenuti a frequentare dei corsi la cui durata varia da 16, 32 o 48 ore a seconda se l’attività aziendale è classificata a rischio basso, medio o elevato secondo il seguente schema (clicca sul titolo per accedere ai dettagli del corso):

  • Corso RSPP per aziende a rischio basso – 16 ore (uffici, commercio ingrosso e dattaglio, assicurazioni, informatica, alberghi e ristorazione, artigianato, associazioni ricreative, culturali e sportive, servizi domestici, attività professionali scientifiche e tecniche, ecc).
  • Corso RSPP per aziende a rischio medio – 32 ore (agricoltura, trasporti, magazzini, istruzione, Amministrazione Pubblica, difesa, assistenza sociale non residenziale, servizi postali e attività di corriere, ecc.).
  • Corso RSPP per aziende a rischio elevato – 48 ore (industria, costruzioni, stampa, industrie alimentari, estrazione minerali, sanità, assistenza sociale residenziale, smaltimento rifiuti, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature, ecc.).

E’ importante sottolineare che il ruolo di RSPP può essere assunto anche da una persona diversa dal datore di lavoro e può essere anche un consulente esterno. In questi casi però i requisiti ed il percorso formativo sono dfferenti (clicca qui per accedere alla specifica pagina).

Per i datori di lavoro, dopo aver frequentato il corso iniziale, la norma prevede che vengano frequentati dei corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale, della durata minima di 6 ore.

Per chi ha frequentato il corso prima dell’entrata in vigore dell’Accordo n. 223 del 21/12/2011 secondo le precedenti modalità (il corso viene comunque riconosciuto senza doverlo rifare), la periodicità del quinquennio per l’aggiornamento decorre dal 11/01/2012.

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO – Validi per tutti i macrosettori di rischio (clicca sul titolo per accedere ai dettagli del corso)

Clicca qui per visualizzare il calendario con le date ed i costi dei corsi

 

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) – Allegato II al D.Lgs. 81/08.

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1988,  n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

 

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