Verifica Messa a Terra

VERIFICA ISPETTIVA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA E DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL DPR 462/01

(effettuata in collaborazione con un Organismo Abilitato)


Ogni datore di lavoro è obbligato a richiedere periodicamente tale verifica agli Organismi di Ispezione riconosciuti dal Ministero oppure alle Asl.

Il DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” entrato in vigore il 23/01/02, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Riconosciuti dal Ministero delle Attività Produttive le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

In realtà, le verifiche periodiche sono obbligatorie sin dal 1955 e, fino al 23 gennaio 2002, erano affidate all’ASL/ARPA. Il Datore di lavoro si limitava a denunciare gli impianti, senza avere alcuna responsabilità se gli Organi di controllo pubblici non effettuavano né l’omologazione, né le verifiche periodiche dell’impianto.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 462/01, il datore di lavoro ha ora l’obbligo giuridico di richiedere agli Organismi Abilitati la verifica periodica e la responsabilità che questa venga effettuata secondo le seguenti periodicità:

Ogni 2 anni per:

• impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, scuole, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri;

• impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;

• per i condomini a rischio incendio medio o alto ai sensi del D.M.10/03/98 ( altezza di gronda superiore a 24m e/o centrale termica non compartimentata )

Ogni 5 anni per:

• impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.

In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili.

A verifica superata, l’Organismo Ispettivo rilascia il relativo verbale al Datore di lavoro/ Amministratore che deve conservare ed esibire su richiesta agli Organi di Vigilanza.

 

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